martedì 1 maggio 2012

Combustibili Solidi Secondari (CSS)



Nel decreto legislativo 22/1997 “decreto Ronchi” il CDR era considerato un rifiuto urbano in virtù del fatto che il rifiuto in uscita da un impianto di smaltimento che trattava rifiuti urbani non potesse essere ritenuto speciale agli effetti dell’art. 7, comma 3, lettera g) del dlgs.n. 22 del 1997.
Con la legge n. 179 del 2002 il CDR è diventato rifiuto speciale a tutti gli effetti, tramite un opportuno inserimento tra le definizioni di cui all’art. 7 comm3 del dlgs. N. 22/1997 (lettera I-bis).
La disciplina in materia di rifiuti contenuta nella parte IV del dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, prima della modifica apportata dal dlgs. 205/2010 proponeva una duplice definizione del combustibile da rifiuti: art. 183 lettra r combustibile da  rifiuti (di qualità normale) art.183 lettera s: cdr-q di qualità elevata.
Il dlgs 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/12/2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sui Combustibili Solidi Secondari. Art. 183, lettera cc):combustibile solido secondario: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione  di specializzazione individuate le norme tecniche UNI Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l’applicazione dell’art. 184 ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.
Il dlgs 205/2010 ha abrogato le due precedenti definizioni di CDR e CDR-Q (lettera r) ed s) dell’art. 183) l’art.229 che prevedeva nella produzione di entrambi i tipi di CDR, la possibilità di utilizzare rifiuti speciali non pericolosi per una percentuale massima del 50% in peso.
Da un punto di vista tecnico si osserva che nella definizione data dal nuovo art.183 lettera cc) per la prima volta si fa riferimento alla norma Uni Cen /ts 15359 e non più alle norme Uni 9903-1.
Inoltre, viene riconosciuta la possibilità che il CSS possa essere considerato un prodotto a patto che si verifichino alcune condizioni. Diversamente sarà da considerare un rifiuto speciale.
La norma tecnica UNI EN 15359 e s.m.i. assurge al rango di norma tecnica riconosciuta dal legislatore italiano (come già avviene per la UNI 9903-1) e quindi vari combustibili alternativi (diversi dal CDR) ottenuti da rifiuti non pericolosi possono essere classificati ed impiegati in processi di recupero energetico.
Le norme Uni 9903 stabiliscono la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei combustibili solidi ricavati da rifiuti, indicati convenzionalmente come rdf (refuse derived fuels), nonché le prescrizioni generali per il loro stoccaggio, movimentazione e trasporto.
Forniscono le specifiche per la determinazione di alcune proprietà fisiche pezzatura (9903-4) potere calorifico (9903-5) umidità totale (9903-7) contenuto di sostanze (9903-8) contenuto di ceneri (9903-9).
La pubblicazione delle nuove norme 15359 (era prevista per la fine del 2011) richiederà necessariamente un allineamento della Uni 9903-1:2004 a quella europea. Nel percorso di modifica intrapreso dal CTI, la nuova edizione della norma UNI 9903-1 andrà  a definire due o più tipi di CSS (il CDR, il CDR-Q e altri),ciascuno dei quali verrà definito a livello nazionale, da tre parametri (PCI, cloro e mercurio). Il CDR e il CDR-Q saranno quindi due CSS di riferimento per il mercato nazionale, rappresentato da due sottoinsiemi del più generale insieme dei CSS.
Il CDR è una voce particolare di CSS, identificata attraverso un codice CER (191210 Rifiuti combustibili) e be definita nel D.lgs.152/2006 (rifiuti speciali).
Secondo la norma UNI  EN CEN/TS 15359 il CSS è un combustibile solido preparato da rifiuti non pericolosi per essere utilizzato per il recupero energetico in impianti di incenerimento o coincenerimento e conforme ai requisiti indicati nella norma tecnica.
Il sistema di classificazione dei CSS, secondo la norma UNI CEN/TS 15359:2006 è basata su tre parametri:potere calorifico (economico), cloro (tecnico), mercurio (ambientale), soltanto un combustibile proveniente da rifiuti non pericolosi e che soddisfa lo standard europeo dei CSS può essere classificato come CSS.

Obiettivo del progetto HiQ-CSS prodotto o rifiuto?
Secondo l’art. 183, comma 1, lett. Cc) il CSS è un rifiuto speciale, fatta salva l’applicazione dell’art. 184-ter.
Art.184-ter (end of waste-cessazione della qualifica di rifiuto);
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) essite un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Secondo il comma 2 dell’art. 184-ter i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero in mancanza di criteri comunitari, caso per caso attraverso uno o più decreti del Ministero dell’ Ambiente.
Quindi il legislatore nazionale può, laddove non vi provvedesse il legislatore comunitario, definire dei propri criteri (attraverso uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente) affinché i CSS (conformi alla norma UNI EN 15359) possano essere considerati prodotti e non rifiuti, rispettando certe condizioni.
In questo caso la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, identificato da un preciso codice CER 191210.  

Rosanna Carbotti

1 commento:

  1. Durante il Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012, il Governoha approvato in via preliminare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un provvedimento per l’individuazione delle condizioni di utilizzo dei combustibili solidi secondari, in parziale sostituzione di quelli tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale.

    Nel comunicato stampa si legge "Il regolamento sul Combustibile Solido Secondario (CSS) è una parte essenziale del complesso di interventi di politica ambientale, energetica e industriale che sono necessari all’Italia per assolvere gli impegni europei e internazionali in materia ambientale ed energetica, offrendo inoltre soluzioni concrete alla soluzione dei problemi del nostro Paese in materia di gestione corretta e sostenibile dei rifiuti. I benefici di questo combustibile sono l’elevata sicurezza dell'approvvigionamento, la riduzione dell’importazione di combustibili, la riduzione delle emissioni in atmosfera, il minore ricorso alle discariche come modalità di smaltimento dei rifiuti e la potenzialità di utilizzo per la raccolta differenziata.
    Il provvedimento verrà inviato al consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione unificata".

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lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.